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Tirocini extracurriculari

I tirocini formativi e di orientamento (o extracurriculari) sono un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. 

Si chiamano anche extracurriculari poiché non rientrano nel Curriculum previsto dal Piano di Studi universitario: non è quindi previsto il riconoscimento di CFU validi per la carriera accademica. 

I tirocini extracurriculari sono normati da apposite leggi regionali, la cui disciplina non si applica su territorio estero.

Per quanto concerne il Piemonte, consulta la Normativa di riferimento, in particolare la Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 85-6277 presente nella sezione Tirocini curriculari ed extracurriculari del Portale di Ateneo e la pagina dedicata sul portale della Regione Piemonte.

Le informazioni riportate di seguito fanno riferimento alla normativa sui tirocini della Regione Piemonte. Per quanto concerne i tirocini extracurriculari presso altre regioni, occorre fare riferimento alle specifiche leggi regionali.  Le aziende con sedi operative in più Regioni hanno la facoltà, non l’obbligo, di optare per la disciplina della regione ove hanno la sede legale. 

A cosa sono finalizzati?

Sono espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dall'università al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

A chi sono rivolti?

Sono destinati a soggetti che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio entro e non oltre i 12 mesi:

  • laurea triennale
  • laurea magistrale
  • master universitario di I e II livello
  • dottorato di ricerca

Qual è la durata di un tirocinio formativo e di orientamento (o extracurriculare)?

Il tirocinio deve essere iniziato entro i 12 mesi successivi all’acquisizione del titolo di studio. 

La durata minima del singolo tirocinio non può essere inferiore a 2 mesi e non può superare i 6 mesi, proroghe comprese. La durata complessiva dei tirocini formativi e di orientamento (o extracurriculari) destinati a persone disabili non può essere superiore a ventiquattro mesi (proroghe comprese). 

L'ente o azienda accreditati (Soggetto ospitante) non possono attivare più tirocini con la stessa persona (Tirocinante), fatta salva la possibilità di proroga circoscritta al limite massimo di durata.

L’impegno del/la Tirocinante presso il Soggetto ospitante non deve superare l’orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento (in ogni caso non più di 40 ore settimanali presso aziende private e non più di 36 ore settimanali presso enti pubblici).    

Il tirocinio formativo e di orientamento (o extracurriculare) può subire variazioni?

Il/la Tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per i casi descritti nella Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 85-6277 presente nella sezione Tirocini curriculari ed extracurriculari del Portale di Ateneo.

Ogni variazione (sospensione, proroga, modifica Tutor, orario …) dovrà essere comunicata con almeno 10 giorni di anticipo al Job Placement all’indirizzo placement.samev@unito.it

In caso si intenda interrompere il tirocinio, occorre contattare tempestivamente all’indirizzo placement.samev@unito.it il Job Placement, che fornirà la necessaria modulistica.

È obbligatorio riconoscere l’indennità di partecipazione al/la Tirocinante?

Al tirocinante deve essere riconosciuta un’indennità di partecipazione minima mensile che varia a seconda della regione sede di svolgimento del tirocinio (art 1, commi 34-36 della L. 92/2012).

Per la Regione Piemonte si ritiene congrua un’indennità di partecipazione minima mensile di € 300,00 lordi corrispondente all’impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all’impegno del/la Tirocinante fino a un massimo di 40 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo, corrispondente a un’indennità di partecipazione minima mensile pari a € 600,00 lordi. È in ogni caso facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore ai riferimenti sopra riportati. 

Quanti/e tirocinanti è possibile ospitare?

Aziende ed enti possono ospitare un numero di tirocinanti variabile in relazione al numero di dipendenti, nei limiti indicati all'art. 7 della Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 85-6277 presente nella sezione Tirocini curriculari ed extracurriculari del Portale di Ateneo.

Nel caso di imprese individuali o senza dipendenti, il limite è di un tirocinante, che deve essere seguito dal Soggetto ospitante in modo costante durante l’orario nel quale il tirocinio viene svolto.

È sempre possibile ospitare tirocinanti?

L’utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento (o extracurriculari) non è ammesso

  • nelle imprese che abbiano in corso sospensioni di lavoratori e lavoratrici con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga, limitatamente alle aree organizzative (uffici, reparti) e alle figure professionali interessate;
  • nei confronti delle persone disabili ai sensi dell’art. 1 della L. 68/1999, qualora l’azienda abbia in corso sospensioni di lavoratori e lavoratrici con ricorso alla Cassa Integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga e tra i soggetti coinvolti siano presenti soggetti disabili con la stessa mansione;
  • in sostituzione di lavoratori e lavoratrici con contratti a termine nei periodi di picco delle attività;
  • per sostituire il personale del Soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso.

Nel caso in cui l’impresa abbia proceduto, nei sei mesi precedenti, a effettuare licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale, essa ha comunque la possibilità di ospitare Tirocinanti limitatamente alle aree organizzative (uffici, reparti) e alle figure professionali non interessate dalla riduzione di personale.

Chi fornisce la copertura assicurativa?

Il Soggetto promotore (Università degli Studi di Torino) garantisce la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore e contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL. In caso di infortunio il Soggetto ospitante deve informare il Job Placement non oltre le 12 ore successive all’accaduto. Ulteriori dettagli sono riportati sul Portale di Ateneo nella sezione Assicurazioni.

Come si attiva un tirocinio formativo e di orientamento (o extracurriculare)?

La procedura è riportata nella sezione Spazio Aziende. Maggiori informazioni sui servizi on line dedicati al mondo delle imprese sono riportate nella sezione Enti e Imprese del Portale.

Quali sono i soggetti coinvolti per l’attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento (o extracurriculare)?

I soggetti coinvolti per l’attivazione di un tirocinio formativi e di orientamento (o extracurriculare) sono tre: 

  • Il Soggetto promotore (rappresentato dal Job Placement SAMEV per l’Università degli Studi di Torino);
  • Il Soggetto ospitante (pubblico o privato);
  • Il/la Tirocinante.

Quali sono i compiti del Soggetto Promotore?

Spetta al Soggetto promotore il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio. In particolare i compiti del Soggetto promotore sono: 

  • favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il Soggetto ospitante e il/la Tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del Progetto Formativo, secondo le disposizioni e i modelli regionali oggetto di apposito provvedimento;
  • individuare un/una tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
  • rilasciare l’attestazione dei risultati, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite, operando in coerenza con il processo di individuazione e validazione delle competenze definito dalla Regione in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 della Legge 92/2012 e dal successivo Dlgs 13/2013.

Quali sono i compiti del Soggetto ospitante?

I compiti del Soggetto ospitante sono: 

  • stipulare la convenzione con il Soggetto promotore e definire il Progetto Formativo, in collaborazione con il Soggetto promotore;
  • designare un/una tutor con funzioni di affiancamento al/alla Tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i/le propri/e lavoratori/lavoratrici in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il Progetto Formativo individuale. Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti e di imprese artigiane, il/la tutor può essere il/la titolare o un/una amministratore/amministratrice dell’impresa, un/una socio/a o un/una famigliare coadiuvante inserito/a nell’attività dell’Impresa;
  • assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
  • redigere l’attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

ATTENZIONE: I tirocini formativi e di orientamento (o extracurriculari) sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie On-Line ai Centri Territoriali per l’Impiego a cura del Soggetto Ospitante, introdotte con la legge finanziaria 2007, da assolversi attraverso procedura informatica. Per maggiori informazioni sulle Comunicazioni Obbligatorie On-Line, per l’accreditamento e per l’accesso al sistema: http://www.co.lavoro.gov.it/ 

Quali sono i compiti del/la Tirocinante?

Il/la Tirocinante è tenuto/a a: 

  • svolgere le attività previste dal Progetto Formativo;
  • rispettare le disposizioni di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (“Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”);
  • mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Come viene considerata l’indennità di partecipazione al/la Tirocinante?

Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al/la Tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio formativo e di orientamento (o extracurriculare) quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell’Indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal/la Tirocinante. 

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